ASSOCIAZIONE

STATUTO

Approvato DA Assemblea ordinaria IL 22/07/2020

Articolo 1 – Denominazione

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “La Porta Socchiusa APS” in forma di associazione non riconosciuta.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede attualmente in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 34, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Princìpi

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito dell’Associazione si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, sociale, culturale, etica e spirituale della persona e nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana.

Articolo 5 – Finalità e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione intende promuovere lo sviluppo della persona attraverso l’arte, la musica, il teatro, la danza, le tecniche corporee e altre tecniche volte a migliorare il benessere; ampliare la conoscenza della cultura artistica e del benessere della persona, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e sociali.

L’Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni dell’Associazione si concretizzeranno in:

  • Interventi in centri clinici, riabilitativi, educativi e assistenziali;

  • Interventi su invio e in collaborazione con altri professionisti;

  • Interventi nelle scuole di ogni ordine e grado;

  • Interventi nelle biblioteche e in spazi civici;

  • Gestione di sportelli di ascolto e orientamento;

  • Gestione di spazi aggregativi;

  • Laboratori e workshop;

  • Servizi alla persona;

  • Convenzioni per i soci;

  • Eventi artistici e culturali;

  • Conferenze, convegni e seminari;

  • Pubblicazioni scientifiche e divulgative;

  • Corsi di formazione e aggiornamento;

  • Supervisioni.

Articolo 6 – Raggiungimento degli scopi sociali

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Soci

Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, inoltrando domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo (art. 148 TUIR comma 8e).

Articolo 8 – Tipologia di soci

I soci possono essere: soci fondatori, ossia coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione, e soci ordinari, ossia coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Articolo 9 – Numero di soci e quota associativa

Il numero dei soci è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa all’atto dell'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono prestate prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita. L'Associazione, per raggiungere gli scopi previsti all’art. 5, potrà assumere, in caso di particolare necessità, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 10 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa e all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 11 – Diritti dei soci

I soci hanno eguali diritti di partecipazione e il rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di soci cui appartenente, si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione. Tutti i soci maggiorenni, in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio maggiorenne può esercitare un solo voto in base al principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, ove ve ne siano di proprietà, di partecipare alla vita dell'Associazione ed a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo ed in accordo con i regolamenti interni. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. I soci minorenni non hanno il diritto di voto e d’intervento, ma solo di partecipazione alle stesse.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Perdita dei diritti

La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota associativa, dimissioni, espulsione o per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale. Per recedere dall'Associazione è necessaria la comunicazione scritta in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo da parte del socio; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con presente statuto; i soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 13 – Organi sociali

L'Associazione prevede i seguenti organi statutari: l'Assemblea dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. Potrà altresì nominare, ove ritenuto utile e necessario, il Segretario, il Vicepresidente e il Tesoriere.

L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera (art. 148 TUIR comma 8e), tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito e hanno la durata di quattro anni.

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L’organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 14 – L’Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione (art. 148 TUIR comma 8e). L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima (art. 148 TUIR comma 8e). L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 15 – L’Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo; propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo; fissa annualmente l'importo della quota associativa di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; approva il programma annuale dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia (art. 148 TUIR comma 8e).

Articolo 16 – L’Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di ¾ dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; ammette i nuovi soci; esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.15 del presente statuto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Articolo 19 – Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 20 – Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente all’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Articolo 21 – I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono: dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione; da iniziative promozionali svolte a terzi non associati all’Associazione. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 148 comma 8a del TUIR).

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22 – Esercizio sociale e bilancio

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. (art. 148 comma 8d del TUIR). Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 del mese di dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato (art. 148 TUIR comma 8e).

Articolo 23 – Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile dall’Assemblea straordinaria alla presenza dei ¾ dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 24 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci tramite Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Articolo 26 – Disposizione transitoria

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

La Porta Socchiusa - Associazione di Promozione Sociale - Codice Fiscale 97545050151

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